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Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, sentenza 25 agosto 2014, n. 18188, sez. III civile

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Responsabilità ex art. 38 cod. civ. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio - A carico dell'attore.

 

 

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38, Cod. Civ. art. 2697

 

Massime precedenti Conformi: N. 26290 del 2007