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Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, sentenza 17 giugno 2014, n. 13774, sez. II civile

I) ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - Vicepresidente vicario - Potere di sostituzione del presidente - Esercizio in conformità alle previsioni dello statuto - Presunzione di potere rappresentativo - Sussistenza - Conseguenze.

 

 

 

In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario.

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 16 e art. 19

 

Massime precedenti Vedi: N. 12919 del 2000, N. 3454 del 2007

 

 

 


II) 
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - Deliberazione di approvazione del bilancio - Natura - Effetti - Ratifica dell'operato del soggetto privo di potere rappresentativo - Configurabilità - Fondamento.

 

 

 

Le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione, sicché esse possono valere anche come ratifica di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo.

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 21 e art. 1399

 

Massime precedenti Vedi: N. 2832 del 2001