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Categoria: ANTIRICICLAGGIO

* Cassazione, sentenza 21 marzo 2014, n. 6792, sez. II civile

ANTIRICICLAGGIO

 

 

 

Il divieto posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora Euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Ne consegue che non possono ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l'importo di ciascuna di esse inferiore a limite previsto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, potendo la conformità di esse alla disciplina antiriciclaggio essere riconosciuta soltanto quando sia da escludere che i diversi trasferimenti rappresentino delle operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo superiore a lire 20.000.000 (ora euro 12.500,00).