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Categoria: AMMINISTRAZIONE

* Cassazione, sentenza 5 dicembre 2011, n. 25952, sez. I civile

Amministratore – Contratto – Clausola compromissoria – Sottoscrizione – Atto di straordinaria amministrazione – Esclusione.

In tema di attività d’impresa il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere conservativo, o no, dell’atto posto in essere – criterio valido, invece, per l’amministrazione del patrimonio degli incapaci – in quanto l’attività imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione di beni: con la conseguenza che la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l’atto si pone con la gestione normale del tipo d’impresa di cui si tratta e con le dimensioni dell’impresa stessa. Ne deriva che solo gli atti che modifichino la struttura economico-organizzativa sono da considerarsi di straordinaria amministrazione; e tra questi non rientra, automaticamente, una clausola compromissoria, dovendosi accertare se il potere di stipulare il contratto che la contiene rientri, o no, nel potere di rappresentanza dell’amministratore, sulla base del suo contenuto specifico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 808, c. 2.

Massime precedenti Vedi: n. 4856 del 1995, n. 10229 del 1997.