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Categoria: ABITAZIONE

Cassazione, sentenza 27 giugno 2014, n. 14687, sez. II civile

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - ABITAZIONE - Limite posto dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia - Portata - Fondamento.


In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'"habitator" e dei suoi familiari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1022, art. 1023 e art. 1024
Massime precedenti Vedi: N. 3974 del 1984