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Categoria: ABITAZIONE

Cassazione, sentenza 27 giugno 2014, n. 14687, sez. II civile bis

ABITAZIONE – Cessione del diritto.


Il divieto di cessione o di locazione del diritto di abitazione a terzi sancito dall'art. 1024 c.c. comporta che il titolare di tale diritto può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia (limitazione che differenzia tale diritto da quello d'uso, il cui titolare può utilizzare la cosa che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione, come ad esempio per deposito o per uso ad ufficio riguardante la sua attività imprenditoriale), con il divieto quindi di destinare l'immobile a forme di godimento indirette, cosicché tale diritto non può avere attuazione diversa da quella dell'abitazione personale dell'immobile da parte del relativo titolare.