Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, sentenza 24 giugno 2011, n. 13968, sez. I civile

Associazione in partecipazione - Utili e perdite - Partecipazione - Carattere sinallagmatico tra le attribuzioni dei contraenti - Effetti - Nascita di un nuovo soggetto - Esclusione - Obbligo dell'associante di attribuire all'associato la sua quota di utili e restituirgli l'apporto - Sussistenza - Clausola contemplante l'attribuzione all'associato di una quota degli incrementi patrimoniali - Contenuto atipico - Conseguenze.

 


Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 e segg. cod. civ., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2549, 2552 e 2553.

Massime precedenti Vedi: n. 5353 del 1987, n. 6757 del 2001.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 11656 del 2008.