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Categoria: PROCURA

* Cassazione, sentenza 3 ottobre 2016, n. 19663, sez. III civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCESSO – APPELLO - Ammissibilità – Procura al difensore rilasciata in primo grado – Non estesa al giudizio d’appello – Sanabilità – Sussiste.
Nel caso in cui l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'art. 350, secondo comma, c.p.c., risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'art. 182, secondo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 46 della L. n. 69 del 2009. Ne consegue l'erroneità della declaratoria, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura.
(Nella fattispecie sono state esaminate le differenze applicative tra il difetto di procura notarile e la nullità della stessa, ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell’appello).

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