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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25620, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fattispecie in tema di fondi divisi da capezzagna.

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971 spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione.

(Nell'enunciare l'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza delle condizioni per esercitare il diritto di riscatto, in quanto i fondi oggetto di controversia erano separati da una capezzagna larga tre metri ed adibita a transito che, benché inerbita, aveva funzione di strada interpoderale).

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