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Categoria: Approfondimenti

SULLA “INTRASMISSIBILITÀ" DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL’ART. 732 C.C.:

Fonte:  CNN Notizie del 21 gennaio 2016

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SULLA “INTRASMISSIBILITÀ" DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL’ART. 732 C.C.: LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 26 NOVEMBRE 2015, N. 2415

 

Introduzione alla quaestio iuris.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 novembre 2015, n. 2415 (1), si è espressa, tra l’altro, sulla trasmissibilità ereditaria del diritto di prelazione ex art. 732 c.c., statuendo che «Ai sensi dell’art. 732 c.c., atteso il carattere personale e intrasmissibile del diritto di prelazione in tema di divisione ereditaria, il soggetto che succede al coerede retraente può proseguire il giudizio già introdotto da o nei confronti di quest’ultimo, al fine di accertare l’avvenuto riscatto da parte del de cuius. Diversamente, non può esercitare, in proprio, alcun diritto di riscatto, non essendo titolare di analogo diritto di prelazione (2)».

La questione (3) oggetto del giudizio della Corte di Cassazione è stata anche affrontata in una precedente nota a quesito di questo Ufficio studi (4). Ragione, questa, per la quale si è ritenuto opportuno riportare prima l’orientamento di questo Ufficio studi in materia, per poi segnalare la decisione di legittimità in epigrafe.

 

L’orientamento di questo Ufficio studi.

Procedendo con ordine, nella predetta nota a quesito di questo Ufficio studi si è, tra l’altro, messo in evidenza come secondo un orientamento minoritario (5) la prelazione ereditaria spetterebbe anche agli eredi del coerede. E questo per due ordini di ragioni. Da un lato, perché l’art. 732 c.c. non fa distinzione fra coeredi originari e quelli sopravvenuti, dall’altro perché il diritto di prelazione è diritto patrimoniale trasmissibile a causa di morte.

Tuttavia, secondo un diverso indirizzo - preferibile e maggioritario fra gli interpreti (6) - il diritto di prelazione ereditaria spetterebbe esclusivamente ai coeredi originari, in quanto si tratterebbe di un diritto personalissimo, come tale intrasmissibile a causa di morte. Di conseguenza, stando a tale opzione ermeneutica, «sono “coeredi” ai sensi dell’art. 732 solo coloro che succedono direttamente al de cuius (7)», non anche gli eredi dei “coeredi”.

Fin qui la posizione degli interpreti, per come riassunta, senza pretesa di esaustività, nella sopra richiamata nota a quesito di questo Ufficio studi.

 

La decisione della Corte di Cassazione, 26 novembre 2015, n. 2415.

Ciò chiarito, bisogna a questo punto riprendere la decisione della Corte di Cassazione, 26 novembre 2015, n. 2415. In essa la Suprema Corte, facendo applicazione dell’orientamento maggioritario, ha statuito che «il diritto di prelazione tra coeredi è diritto personale, non reale». Pertanto, considerato «il carattere personale e intrasmissibile del diritto di prelazione previsto dall’art. 732 cod. civ. nell’ambito della disciplina della divisione ereditaria, il soggetto che succede al coerede retraente può proseguire il giudizio già introdotto dal o nei confronti del retraente, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., al fine di accertare l’avvenuto riscatto (ex plurimis, Cass., Sez. 2°, sentenza n. 17673 del 2012 (8)). Diversamente, nel caso di specie, la domanda proposta dall’odierna ricorrente nel giudizio di primo grado aveva ad oggetto l’accertamento del proprio – inesistente, per quanto appena detto – diritto di riscatto».

 

Conclusioni.

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione che qui si commenta merita di essere segnalata, in quanto, nonostante l’orientamento contrario di taluna dottrina (9), essa è ferma nel negare che il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. sia trasmissibile agli eredi del coerede nel caso di morte di quest’ultimo.

 

Marco Bellinvia e Antonio Musto

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  1. Cass., 26 novembre 2015, n. 2415, in Diritto e giustizia, 27 novembre 2015, con nota I. Pietroletti, Il diritto di prelazione è personale e non può essere trasmesso.

  2. Cass., 26 novembre 2015, n. 2415, cit. In dottrina, mostra di condividere la linea di pensiero espressa nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità, F. Venosta, La divisione, in Tratt. dir. civ., R. Sacco (diretto da), Torino, 2014, 91; Id., Art. 732, in Comm. cod. civ., E. Gabrielli (diretto da), V. Cuffaro e F. Delfini (a cura di), Torino, 2011, 164: «A noi sembra che, pur non potendosi negare il pregio degli argomenti contrari, l’accennato orientamento giurisprudenziale meriti di essere condiviso. In primo luogo, infatti, non va trascurato che tutte le norme richiamate dalla avversa dottrina riguardano la divisione, e ciò spiega perché in esse la parola “coerede” non possa che interpretarsi in modo estensivo, come riferita a chiunque abbia titolo per partecipare alla divisione, ma questo argomento non vale per l’art. 732 c.c. che come si sa non riguarda la divisione. In secondo luogo, non sembra esatto affermare che la prelazione ereditaria abbia carattere patrimoniale al fine di sostenere la sua trasferibilità. “Patrimoniale”, infatti, significa “valutabile in danaro” (arg. ex artt. 1174 e 1321 c.c.), ed è tale solo un diritto che possa essere liberamente alienato, che insomma abbia un “mercato”; se, infatti, un diritto non può essere trasferito non è neppure concepibile una sua valutazione in termini economici; e la prelazione ereditaria non è trasferibile autonomamente per atto inter vivos, in quanto è inscindibilmente collegata con la titolarità della quota, di modo che non è agevole riconoscerle carattere patrimoniale, almeno nel senso in cui questa espressione è comunemente usata». Inoltre, sempre secondo la dottrina in commento, non «va trascurato che la ratio dell’art. 732 c.c. consiste nell’attribuire un privilegio ai coeredi originari, di modo che appare giustificata, anche dal punto di vista in esame, una interpretazione che riduca il privilegio al minimo indispensabile» (ivi, 92). Sicché, per tali e per altre ragioni, si ritiene, in buona sostanza, che la legge abbia «ristretto ai primi successori del de cuius (…) la cerchia dei beneficiari della prelazione e del retratto» (ivi, 91).

  3. «Si discute, vivacemente, se i diritti di prelazione e di retratto siano trasmissibili mortis causa; se, quindi, morto uno dei coeredi e subentrati nella comunione i suoi eredi, questi ultimi possano cedere la quota senza essere assoggettati all’esercizio della prelazione da parte dei coeredi originari sopravvissuti, e se, per converso, siano titolari essi stessi dei diritti fondati sull’art. 732 c.c.» F. Venosta, La divisione, in Tratt. dir. civ., R. Sacco (diretto da), Torino, 2014, 90.

  4. R.q. inedita n. 1123-2014/C, est. A. Musto. In dottrina, sul punto, per una rassegna delle diverse posizioni degli interpreti, F. Venosta, La divisione, in Tratt. dir. civ., R. Sacco (diretto da), Torino, 2014, 90; Id., Art. 732, in Comm. cod. civ., E. Gabrielli (diretto da), V. Cuffaro e F. Delfini (a cura di), Torino, 2011, 163 ss.; G. Petrelli (a cura di), G. Bonilini (diretto da), Successioni e donazioni, Le successioni per causa di morte, Formulario notarile commentato, vol. 7, Milano, 2011, 605; G. Rossi, La prelazione ed il retratto, Padova, 2011, 309 s.; R. Triola, La prelazione legale e volontaria, Milano, 2007, 45 ss.

  5. L. Cariota Ferrara, Trasmissibilità del diritto di prelazione ai successori a titolo universale del coerede, in Foro it., 1951, I, 115; G. Azzariti, In tema di retratto successorio, in Giur. it., I, 1, 1975, 111; S. Ciavattone, Trasmissibilità del diritto di prelazione, in Giust. civ., 1994, I, 1372; N. Fabiano, Diritto di prelazione del coerede e sua presunta in trasmissibilità, in Rass. dir. civ., 1995, 427; G. Iudica, Diritto dell’erede del coerede alla prelazione ereditaria, in Rass. dir. civ., 1995, 428; Id., Ancora sulla trasmissibilità del diritto di prelazione ereditaria, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 905-906; L. Sebastiani, Può l’erede del coerede esercitare il diritto di prelazione stabilito dall’art. 732 c.c.?, in Riv. not., 1984, 585 ss.

  6. G. Capozzi, Successioni e donazioni, A. Ferrucci e C. Ferrentino (a cura di), Milano, 2009, 1421; A. Cicu, Successioni per causa di morte, I, in Tratt. dir. civ. e comm., A. Cicu e F. Messineo (a cura di), Milano, 1954, A. De Cupis, Sull’applicabilità della prelazione ereditaria all’erede del coerede, in Riv. dir. civ., 1988, II, 613; C. Giannattasio, Delle successioni, Torino, 1964; R. Triola, Sull’ammissibilità del retratto successorio nei confronti degli eredi di uno dei coeredi originari, in Vita not., 1969, 341; U. Villani, Morte di un coerede e sorte del diritto di prelazione ex art. 732 cod. civ., in Foro pad., 1973, I, 215. In giurisprudenza, Cass., 7 settembre 1978, n. 4048, in Foro it., 1979, I, 1035; Cass., 4 novembre 1982, n. 5795, in Arch. civ., 1983, 387; Cass., 13 luglio 1983, n. 4777, in Giur. it., 1983, I, 1, 1786; Cass., 29 aprile 1992, n. 5181, in Vita not., 1993, 252; Cass., 11 maggio 1993, n. 5374; Cass., 21 aprile 1997, n. 3432; Trib. Torino, 10 novembre 1992, in Giur. it., 1993, I, 564; Trib. Avellino, 24 aprile 1950, in Foro it., 1950, I, 115; Trib. Belluno, 10 settembre 1998, in Giur. merito, 1999, 4; Trib. Verona, 7 marzo 2000, in Giur. it., 2001, 950, con nota E. Bergamo, Alcune note sulla trasmissibilità all’erede del coerede del diritto di prelazione e di retratto successorio.

  7. G. Capozzi, Successioni e donazioni, A. Ferrucci e C. Ferrentino (a cura di), Milano, 2009, 1422-1423. Ivi per la ricca appendice bibliografica. Quanto poi al caso di sostituzione e rappresentazione, oltre che ivi, si rinvia a taluna dottrina (A. La Rosa, La prelazione ereditaria. La prelazione urbana, in Aa. Vv., La prelazione nella prassi notarile, M.G. Salvadori e A. Giuffrida (a cura di), Atti del Convegno, Cereseto, 29 ottobre 2010 e 13 maggio 2011, Milano, 2012, 32 ss.) la quale osserva come «gli Autori che si sono occupati del problema hanno ritenuto, in deroga all’intrasmissibilità del diritto di prelazione, che nei casi di sostituzione ordinaria e rappresentazione, tale diritto si trasmetta al sostituto e al rappresentante, perché essi sarebbero delati dall’originario de cuius, sebbene la delazione del sostituito sia condizionata alla mancata accettazione del primo istituito e la delazione del rappresentante sia indiretta. Detta opinione suscita, però, perplessità perché, se sembra superare l’ostacolo dei titoli ereditari diversi, non pare resistere alla considerazione della natura di diritto personalissimo del diritto di prelazione ereditaria, ed all’interpretazione sempre più restrittiva che la giurisprudenza fa dell’art. 732 c.c. limitandone molto il campo di applicazione. Si discute inoltre se l’art. 732 c.c. si applichi nell’ipotesi di trasmissione del diritto di accettare l’eredità ex art. 479 c.c. quando il chiamato alla stessa muoia prima aver potuto accettare l’eredita e sia in comunione con altri chiamati. La tesi positiva si basa sul fatto che il trasmissario è automaticamente delato dell’originario de cuius, qualora accetti l’eredità del trasmittente. Se accetta l’eredità anche dell’originario de cuius diventa erede pro quota di quest’ultimo ex art. 732 c.c. La tesi negativa si basa sull’idea che sia necessaria da parte del trasmissario l’accettazione dell’eredità del trasmittente per poter adire l’eredità dell’originario de cuius e che perciò vi sia un doppio passaggio: dall’originario de cuius al trasmittente e da questi al trasmissario. Ciò escluderebbe l’applicazione dell’art. 732 c.c.».

  8. Cass., 16 ottobre 2012, n. 17673, in Diritto e giustizia, 17 ottobre 2012. In precedenza, cfr., Cass., 13 luglio 1983, n. 4777, in Giur. it., 1983, I, 1, 1786; Cass., 29 aprile 1992, n. 5181, in Vita not., 1993, 252.

  9. Tra gli altri, sostengono la trasmissibilità a causa di morte del diritto di prelazione ereditaria, G. Bonilini, La prelazione volontaria, Milano, 1984, 158, trattandosi di un diritto patrimonialmente rilevante. Ancora, G. Iudica, Diritto dell’erede del coerede alla prelazione ereditaria, in Rass. dir. civ., 1995, 428; Id., Ancora sulla trasmissibilità del diritto di prelazione ereditaria, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 905-906, tenuto conto anche del carattere non determinante della leva ermeneutica dell’interpretazione letterale. Ove si desse seguito a tale indirizzo (distante, come detto più volte, dalla posizione della giurisprudenza maggioritaria), «Ne consegue che alla morte del coerede, i suoi eredi succedono nel diritto di prelazione ereditaria, ex art. 732 cod. civ., che spettava al loro dante causa, così che, per l’effetto, ove un coerede intenda alienare ad un terzo la propria quota, gli eredi del defunto coerede sono titolari, iure hereditario, del diritto ad essere preferiti al terzo, a parità di condizioni» G. Petrelli (a cura di), G. Bonilini (diretto da), Successioni e donazioni, Le successioni per causa di morte, Formulario notarile commentato, vol. 7, Milano, 2011, 605.