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Cassazione, ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28141, sez. III civile

Nozione di credito nell'azione revocatoria ordinaria - Tutela dei creditori eventuali - Conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore.


In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.