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Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 30 ottobre 2025, causa C-321/24, sez. I

SUCCESSIONI – Dichiarazione di successione in diversi Stati UE – Calcolo del compenso notarile – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Ricorso obbligatorio a un notaio ai fini della redazione della dichiarazione di successione in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la successione – Normativa di tale ultimo Stato membro che prevede che gli onorari notarili siano calcolati sull’attivo ereditario totale lordo – Esercizio parallelo degli Stati membri della competenza fiscale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Parigi nell’ambito di una controversia tra una cittadina francese, unica erede di beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio e uno studio notarile associato francese in tema di calcolo dell’onorario del notaio in caso di dichiarazione di successione in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la successione. Non è contraria al diritto dell’Unione e, quindi, non costituisce una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali ex art. 63, paragrafo 1, TFUE, la normativa di uno Stato membro in forza della quale l’onorario di un notaio, ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale, sia calcolato, non soltanto sull’attivo lordo dei beni situati nello Stato in cui il notaio effettua la prestazione ma sulla totalità dell’attivo ereditario totale lordo comprensivo sia dei beni situati in tale Stato membro, sia dei beni situati in un altro Stato membro. E, questo, anche senza che siano presi in considerazione gli emolumenti già pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio in altro Stato membro, nel quale si sia aperta la successione, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. (Una cittadina francese è unica erede di beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio. La successione è stata aperta da un notaio belga che ha redatto, tra gli atri, una dichiarazione di successione relativa all’insieme dei beni situati in entrambi i Paesi e per la quale ha percepito un emolumento calcolato sull’attivo ereditario lordo così considerato. Tenuta a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione, l’erede ha incaricato uno studio associato francese. L’erede, ricorrente nel procedimento principale, ha pagato le imposte di successione in Francia, calcolate sui soli beni mobili e immobili ivi situati. Inoltre, ha pagato le imposte di successione in Belgio, calcolate sulla totalità del patrimonio ereditario situato in entrambi gli Stati membri ma ridotte delle imposte pagate in Francia conformemente all’articolo 10, lettera b), della Convenzione franco-belga del 1959 per evitare le doppie imposizioni sui beni ereditari. Nella causa principale si contesta il certificato di verifica delle spese redatto, su domanda dello studio notarile associato, dal cancelliere francese al fine di liquidare l’onorario notarile per la redazione della dichiarazione di successione. Il petitum del ricorso principale presentato davanti al Tribunale ordinario di Parigi, giudice del rinvio, riguarda la redazione di un nuovo certificato dove il compenso spettante allo studio notarile associato a titolo della dichiarazione di successione sia calcolato sulla sola parte dell’attivo lordo situato in Francia e non sulla totalità dell’attivo lordo dichiarato e che le sia, quindi, rimborsata la differenza già versata in conto di provvigione. I giudici europei hanno constatato che, in base alla normativa francese, gli onorari notarili sono calcolati in tutti i casi sulla base della totalità dell’attivo ereditario lordo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni interessati. Inoltre, tale calcolo è effettuato sulla base della totalità dell’attivo ereditario lordo per il fatto che, in forza del diritto tributario francese, la dichiarazione di successione redatta dal notaio deve censire tale attivo totale per consentire all’amministrazione tributaria di calcolare i diritti tributari relativi alla successione).