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Categoria: URBANISTICA

Consiglio di Stato, sentenza, 23 giugno 2025, n. 5423, sez. II

Visuale panoramica.

La visuale panoramica, anche se priva come tale di una protezione giuridica in via diretta (come avverrebbe laddove fosse possibile riconoscerla quale oggetto del diritto di proprietà oltre i limiti riconosciuti dal codice civile), in quanto capace di incidere sulla fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico, ove compromessa può, in concreto, integrare i presupposti di quel pregiudizio che si ritiene idoneo a configurare l’interesse a ricorrere. Ciò non costituisce contraddizione con la negata inerenza della stessa al bene oggetto del diritto di proprietà. Ed infatti, mentre quest’ultimo si caratterizza per una pluralità di facoltà e poteri per come individuati, riconosciuti e limitati dal codice civile e, in generale, dal diritto privato (e il panorama non costituisce in sé un aspetto del bene oggetto di facoltà di godimento), la visuale panoramica si collega solo indirettamente al diritto di proprietà del bene in virtù del quale il suo titolare, in via di mero fatto ed accidentalmente, ha la possibilità di goderne. Di modo che, venendo meno tale situazione di oggettivo e fattuale "godimento", vuoi per esercizio di poteri pubblici (come il rilascio di un titolo edilizio), vuoi per commissione di un illecito edilizio che sollecita l’intervento dei poteri pubblici repressivi, la posizione giuridica cui si riconnette l’interesse ad agire non è già il diritto dominicale leso, bensì, più propriamente, un interesse legittimo "autonomo" che non sorge (come nella tradizionale configurazione dell’interesse legittimo oppositivo) per compressione del diritto soggettivo (in questo caso di proprietà) ma per pregiudizio autonomamente subito per (presunto) illegittimo esercizio del potere; un interesse legittimo "parallelo" al diritto di proprietà e che costituisce il fondamento dell’interesse ad agire. Deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e "serio".