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Cassazione, sentenza 3 settembre 2025, n. 24475, sez. V

Imposta di registro- Disconoscimento di agevolazioni “prima casa” - Natura complementare - Esclusa responsabilità del notaio.

Occorre richiamare il condiviso indirizzo secondo cui in tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità tributaria del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare. (Cass. Sez. 5, 17/05/2017, n. 12257). Invero ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti. Nel caso in esame, l'atto impositivo è scaturito da una attività (ulteriore) di verifica dell'ufficio il quale ha disconosciuto l'agevolazione prima casa prevista dal comma 4bis nota II bis della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 1313/1986 in quanto l'acquirente risultava proprietario di altro immobile ubicato nel medesimo comune; ciò posto, erronea deve ritenersi la decisione qui impugnata, la quale ha ritenuto configurabile la responsabilità tributaria del notaio in relazione ad un'imposta non avente natura principale, bensì complementare.