Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 18 giugno 2025, n. 16432, sez. V

Imposta di successione- Deducibilità passività non dichiarata- Fatto generativo antecedente alla morte del de cuius- Accertamento e quantificazione con sentenza definitiva successiva alla morte.

In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2 e 23, comma 4 del D.Lgs. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, e sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.