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Cassazione, sentenza, 9 luglio 2025, n. 18740, sez. II civile

Responsabilità disciplinare.

È legittimamente ritenuta, ai sensi dell’art. 147, lett. a) legge n. 89 del 1913, la responsabilità disciplinare del notaio che certifichi il diritto all’uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera radicale e originaria ogni rilevanza giuridica dei detti titoli (siccome incompatibili con la forma repubblicana) e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi d’un loro uso legittimo, essendo consentita dal secondo comma della citata disp. trans., da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola aggiunta al nome (c.d. cognomizzazione) del predicato (di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922), il quale ultimo, ai soli fini anzi detti, restituisce del titolo solo la parte indicante un toponimo. In materia di illecito disciplinare notarile, la percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari ovvero la loro non percezione deve ritenersi di per sé irrilevante ai fini dell’illecito di tipo concorrenziale, il quale, nei limiti stabiliti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, resta sussumibile nella vigente previsione di cui alla lett. c) dell’art. 147 legge notarile. Di riflesso, la rilevanza di tali condotte, non altrimenti qualificate dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori, non può essere recuperata sotto la diversa previsione della lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile. In materia disciplinare notarile, in mancanza di una specifica previsione del codice deontologico, la redazione di atti di conferma, che non siano richiesti dagli artt. 40 legge n. 47 del 1985 e 46 T.U. Edilizia ai fini della validità dell’atto, costituisce illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell’art. 147 legge n. 89 del 1913 (che a differenza della lett. b stessa norma non contempla tra i suoi requisiti costitutivi il carattere non occasionale della condotta), poiché ingenera nell’utente medio un’ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso (o dello stesso) notaio che quell’atto aveva rogato.