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Categoria: USO

Cassazione, sentenza, 9 gennaio 2026, n. 492, sez. II civile

Diritto di uso pubblico su bene privato

Quando la volontà di vincolare il bene privato all’uso pubblico si manifesti espressamente, o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non a titolo precario ed occasionale, prima dell’esercizio dell’uso pubblico, e sempre che il bene privato si presenti come oggettivamente idoneo al soddisfacimento, in astratto, di un’esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini rendendolo assimilabile ad un bene demaniale, il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente per dicatio ad patriam, con la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall’effettivo esercizio dell’uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un’iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all’esercizio dell’uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l’usucapione.