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Cassazione, sentenza, 22 aprile 2025, n. 10500, sez. II civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Prelazione ex art. 7 della l. n. 817 del 1971 - Posizione del confinante - Contenuto - Conseguenze - Pagamento della provvigione dovuta al mediatore - Esclusione.

Il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della l. n. 817 del 1971, che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario di fondo confinante il diritto di prelazione già previsto dall'art. 8, comma 3, della l. n. 590 del 1965 per il coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste inerenti alla causa della vendita, e non è tenuto, pertanto, al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché regolata nel preliminare.