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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 21 luglio 2025, n. 20541, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA Art. 1130-bis, comma 2, c.c. - Nomina del consiglio di condominio - Ammissibilità - Vincolatività delle determinazioni del consiglio - Condizioni - Conseguenze - Potere di esautorazione dell’assemblea - Esclusione - Fondamento.

Negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l’assemblea, ai sensi dell’art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall’assemblea stessa, in quanto quest’ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all’organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest’ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni.