Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 16 luglio 2025, n. 19750, Sez. Un. civili

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Conseguenze - Estinzione dei crediti - Esclusione - Trasferimento in favore dei soci - Sussistenza - Remissione del debito - Condizioni - Mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione - Sufficienza - Esclusione.

L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio - o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.