Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29069, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Mancato trasferimento della residenza nel Comune- Forza maggiore- Non sussiste.

Il mancato stabilimento - nel termine di legge - della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione 'prima casa' non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora l'evento impeditivo sia dovuto ad una causa di forza maggiore sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'apprezzamento della forza maggiore, deve aversi riguardo al trasferimento della residenza nel Comune ove è sito l'immobile acquistato, ma non necessariamente all'interno di quella unità immobiliare. Questo perché condizione necessaria e sufficiente per adempiere all'obbligo di legge è che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato. In buona sostanza, l'obbligo di residenza del contribuente - il cui adempimento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto - si correla al Comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, e non all'immobile acquistato. Ragion per cui, pure ai fini dell'apprezzamento della forza maggiore, il giudizio deve misurarsi con un obbligo così conformato. Venendo ora al caso di specie, il contribuente ha incentrato la sua difesa unicamente sulla cd. sorpresa archeologica, deducendo la sopravvenuta sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile disposta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici, a causa del rinvenimento di reperti impeditivo della prosecuzione dei lavori. Ebbene, è evidente come un fatto così prospettato non valga ad integrare la forza maggiore, essendo il contribuente tenuto a trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato e non necessariamente in quest'ultimo. In definitiva, la sorpresa archeologica non ha impedito al A.A. di trasferire la sua residenza a V, sicché difettano i presupposti della forza maggiore.