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Cassazione, ordinanza 26 giugno 2025, n. 17198, sez. V

Plusvalenze- Cessione a titolo oneroso di terreno- Collocazione bene in zona B2.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai costantemente orientata nel senso che, ai fini dell'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, è necessario verificare se l'area sia inserita in una delle zone omogenee previste dall'art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991 per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo, non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale (cfr tra le più recenti Cass. 29/10/2024, n. 27929). Nello stesso senso si è pure precisato che ai fini della sussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 81 t.u.i.r. (oggi 67) occorre unicamente fare riferimento alla qualificazione dell'area attribuita dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dal perfezionamento del relativo iter procedimentale e dal successivo rilascio della concessione edilizia (Cass. 26/01/2015, n. 1286). Orbene, incontroversa la collocazione del bene in zona B (precisamente B2), la CTR ha correttamente ritenuto sufficiente, ai fini della tassazione, la mera potenzialità edificatoria, ricollegabile alla previsione del PRG, a prescindere dalla concreta edificabilità, subordinata all'emanazione degli strumenti urbanistici attuativi.