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Cassazione, ordinanza 23 luglio 2025, n. 20852, sez. V

Imposta di registro- Sentenza, ex. art. 2932 c.c., che dispone il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito- Richiesta di risoluzione del preliminare di vendita.

La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente.