Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25803, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Fusione di unità immobiliari – Termine.

Con riferimento al diverso - ma per certi versi simile - problema inerente gli immobili in costruzione, questa Corte ha già chiarito che le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto; nell'ipotesi in cui il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (Cass. 17/02/2022, n. 5180). Anche con riferimento alla fruizione dell'agevolazione "prima casa", in ipotesi di fusione di più immobili, non avendo il legislatore fissato il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine non può essere più ampio di quello previsto per i relativi controlli di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso.