Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20382, sez. V

Imposta catastale, di bollo e di registro - Diritto al rimborso – Termine ex art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 – Decorrenza - Sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta prima dell’atto oggetto di imposta di registro non annotata al catasto al momento del rogito - Successiva annotazione - Rilevanza.

In tema di rimborso dell'imposta catastale, di bollo e di registro, nel caso di sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta prima dell'atto oggetto di imposta, ma non annotata al catasto alla data del rogito, assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la data di annotazione della variazione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza, la quale costituisce il momento in cui può dirsi sorto il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata.