Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 7 ottobre 2025, n. 26997, sez. III civile

Cessione del credito nei confronti di pubbliche amministrazioni.

L’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti di pubbliche amministrazioni, che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato, è norma eccezionale, derogando alla regola di libera cedibilità dei crediti, e, come tale, riguarda la sola amministrazione statale per cui è dettata, risultando insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse; resta comunque ferma la possibilità per le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, di richiamare la normativa in parola estendendola al loro rapporto.