Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18409, sez. II civile

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA - IN GENERE Vizi occulti o non conoscibili dell’opera appaltata - Azione di garanzia - Prescrizione ex art. 1667, comma 3, c.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla scoperta dei vizi - Configurabilità - Conseguenze sull’onere della prova.

In tema di appalto, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore.