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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza, 22 luglio 2025, n. 20606, sez. II civile

Divisione del fondo servente.

In tema di divisione, deve intendersi per comoda divisibilità di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione, cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell’originario valore indotto dall’essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un’entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l’originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell’intero. La divisione non può comportare l’imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui beni comuni ai condividenti in forza di titolo preesistente; nell’ipotesi di divisione del fondo servente, la servitù permane così come in precedenza esercitata, essendo del tutto indifferente, a questi effetti, che i proprietari dei fondi dominanti siano estranei o che i fondi dominanti appartengano agli stessi condividenti.