Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 2 novembre 2025, n. 28935, sez. I civile

Contitolarità libretto di deposito.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. il libretto di deposito cointestato a firme disgiunte istituisce un rapporto obbligatorio, assistito da una presunzione di contitolarità al 50%, dal che discende che ciascun cointestatario ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, rafforzato nella specie dalla clausola "pari facoltà di rimborso", che istituisce un rapporto di solidarietà attiva tra i titolari, in ragione della quale solidarietà attiva, ai sensi dell’art. 1295 c.c., nei rapporti interni, alla morte di uno dei concreditori, il credito (che internamente, appunto, spetta a costui) "si divide fra gli eredi in proporzione delle quote".