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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 18 giugno 2025, n. 16435, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO - IN GENERE Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Posizione di terzo del danneggiato - Responsabilità extracontrattuale - Applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali - Esclusione - Conseguenze.

In tema di condominio, il proprietario dell’appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l’omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l’insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell’applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l’acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell’unità immobiliare al momento del fatto.