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Cassazione, ordinanza, 17 giugno 2025, n. 16374, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) – IN GENERE Procura - Natura ed effetti - Rapporto sottostante - Sussistenza - Necessità - Riconducibilità al mandato - Distinzione tra procura e mandato - Conseguenze - Azione di annullamento ex art. 1395 c.c. e azione risarcitoria ex art. 1710 c.c. - Concorrenza - Diverso titolo e regime prescrizionale.

In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l’annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l’azione di danni per l’infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.