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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25399, sez. III civile

Atto annullabile per conflitto di interessi - Responsabilità del notaio.

L’esecuzione del rogito di un atto di compravendita annullabile per conflitto di interessi, siccome concluso dal rappresentante con se stesso in forza di una procura speciale del tutto generica, con l’esposizione della parte venditrice (proprio in ragione di tale conflitto di interessi agevolmente accertabile) al danno consistente nella cessione di un bene a un importo inferiore a quello reale, è qualificabile alla stregua di un comportamento professionale infedele, come tale suscettibile d’essere qualificato nei termini di un inadempimento contrattuale; conseguentemente deve ritenersi del tutto arbitraria – e sostanzialmente errata - l’affermazione secondo cui il notaio non avrebbe potuto ricusare il rogito. Proprio la ricusazione avrebbe integrato gli estremi di un corretto adempimento, da parte del notaio, della propria prestazione professionale nell’interesse della parte rappresentata; la ricusazione, dunque, si sarebbe risolta nell’adozione di un comportamento contrattuale, non solo giuridicamente possibile, ma financo dovuto.