Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25328, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Factoring - Eccezioni relative all’esistenza e alla validità del negozio - Opponibilità al cessionario da parte del debitore ceduto - Eccezioni relative all’esatto adempimento o a fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Fattispecie.

La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest’ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest’ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria l’eccezione di mancato adempimento, da parte del creditore cedente, dell’obbligo, contenuto nel contratto di appalto, di stipulare, a collaudo effettuato ed entro un termine determinato, una polizza, non configurando un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto ma determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu).