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Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, ordinanza, 16 giugno 2025, n. 16182, sez. III civile

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure amministrative, mentre non ha, salva diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova in suo favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di retratto agrario, aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio).