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Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2025, n. 15805, sez. I civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di atto pubblico, l’efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell’atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest’ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).