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*Cassazione, ordinanza 10 giugno 2025, n.15422, sez. V

Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Termine di decadenza triennale, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Mendacio originario - Mendacio successivo - Conseguenze.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", il termine di decadenza dell'azione della Amministrazione finanziaria è computabile dalla data in cui l'Ufficio può contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato in dipendenza di mendacio o dell'inadempienza, per cui, in caso di mendacio cd. originario (per la mancanza dei requisiti condizionanti l'agevolazione fiscale al momento dell'atto), la data della registrazione della compravendita segna l'insorgere del potere dell'ufficio di accertare la non spettanza del beneficio e richiedere l'ulteriore imposta dovuta, mentre, in caso di mendacio cd. successivo (per il sopraggiungere di fatti, prevedibili o meno, all'epoca del contratto, che evidenziano la perdita della qualità enunciata nell'atto), il potere sorge e può essere esercitato solo a partire dell'evento stesso, che segna il giorno iniziale di maturazione del termine di decadenza.