Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

* Cassazione, sentenza 15 novembre 2016, n. 23236, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobile – Illegittimità edilizia – Risarcimento del danno – Prescrizione – Decorso del termine – Conclusione del contratto – Non sussiste – Manifestazione oggettiva del danno - Sussiste.
Per gli effetti di cui all’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto dell’acquirente al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità edilizia dell’immobile oggetto di vendita decorre non dalla data in cui si verifica l’evento traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da quel momento il danneggiato può conoscerne l’esistenza e le cause.