Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 8 gennaio 2014, n. 157, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Compravendita immobiliare – Preliminare – Risoluzione per inadempimento – Fattispecie.


Deve essere dichiarata la risoluzione per inadempimento del preliminare di compravendita immobiliare laddove il promittente non si accolla il mutuo come previsto dal contratto prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, trattandosi dell’unica quota di prezzo da corrispondere in denaro per la quale il promittente venditore ha rinunciato alla disponibilità del bene a fronte di un immediato incasso.