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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 13 giugno 2016, n. 24410, sez. III penale

EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione paesaggistica - Necessità - Fattispecie.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire in area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche se realizzabili mediante "semplice" denuncia di inizio attività - ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione.
(Fattispecie relativa alla ristrutturazione edilizia di un manufatto in una località pugliese di notevole interesse pubblico).
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio postumo - Reato paesaggistico - Estinzione - Esclusione - Effetti sulla remissione in pristino - Sussistenza.
In tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nonché il parere favorevole espresso in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estinguono il reato previsto dall'art. 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 ma inibiscono la demolizione o la remissione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali provvedimenti comportano una qualificata ricognizione dell'assenza di conseguenze dannose o pericolose per l'ambiente.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio dopo l'esecuzione dei lavori - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Estinzione - Condizioni.ù
In tema di protezione delle bellezze naturali, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi quarto e quinto, D.Lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, e, non avendo equipollenti, produce l'estinzione del reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 solo se rilasciata all'esito della procedura prevista dal comma primo quater della medesima norma.
(In applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'efficacia sanante del parere favorevole espresso dal soprintendente nell'ambito del separato procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, o in sede di conferenza di servizi, ex art. 14, comma terzo bis, l. n. 241 del 1990).