Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 11 maggio 2017, n. 11587, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE Revoca tacita delle disposizioni testamentarie - Incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo - Criteri differenziali - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Fuori dall’ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, il primo dei quali contenente un'istituzione di erede universale rispetto ad un patrimonio mobiliare ed immobiliare, successivamente oggetto di disaggregazione nel secondo testamento, mediante destinazione di singoli beni a specifici destinatari).