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Cassazione, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14406, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI - Successione legittima – Coniuge – Diritto di abitazione sulla casa familiare – Determinazione del valore – Desumibilità dalle tabelle dell'usufrutto – Legittimità – Motivi.


Sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire   il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.

(Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di  una quota indivisa del bene, di talché, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il   bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene    ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione    del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il    valore dell'usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta).