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Cassazione, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14406, sez. VI - 2 civile bis

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE EDI USO SUI MOBILI - Diritto di abitazione del coniuge superstite - Stima - Parificazione all’usufrutto - Ammissibilità - Fondamento.


Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di  usufrutto,  nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte  dell'usufruttuario  e  dell'abitatore.