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* Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1630, sez. II civile

SUCCESSIONI - Successione del coniuge – Coniugi separati con addebito – Ripresa delle frequentazioni ma non della coabitazione – Morte di uno dei coniugi - Diritto dell’altro all’eredità – Esclusione.

 

In forza dell’art. 157 c.c. gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.

La morte di uno dei coniugi preclude ogni successiva pronuncia giudiziale attinente alla separazione personale, sia pure anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, restando salve le sole domande autonome che, ove già proposte nel giudizio di separazione, riguardino diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi. Di tal che, la morte del coniuge avvenuta prima dell’inizio del giudizio, esclude comunque che possa più accertarsi l’avvenuta riconciliazione successiva alla sentenza di separazione con reciproco addebito, sia pure al fine di farne cessare gli effetti nell’interesse del coniuge superstite, il quale si professa erede del defunto ed intende far valere nel processo i suoi diritti di nauta successoria.