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Cassazione, sentenza 15 novembre 2016, n. 23269, sez. I civile

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di conto corrente bancario.

L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimazione degli ex soci a far valere in giudizio le pretese derivanti da un contratto di conto corrente bancario intestato alla società estinta sulla base della dicitura, contenuta nell'atto di scioglimento, con cui si delegava uno dei soci alla riscossione delle sopravvenienze attive).