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Cassazione, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30517, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – FONDO PATRIMONIALE - CESSAZIONE - Scioglimento ad opera dei genitori - Esistenza di figli minori - Mancata autorizzazione del giudice tutelare - Invalidità - Legittimazione ad impugnare - Spettanza ai detti minori e non a soggetti terzi - Fondamento - Fattispecie.

 

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare).