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Cassazione, sentenza 29 marzo 2017, n. 15815, sez. II penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - COMPRAVENDITA - Risoluzione del contratto - Mancata restituzione da parte del promissario venditore dell'importo corrisposto dal promissario acquirente a titolo di acconto sul prezzo - Appropriazione indebita - Esclusione - Ragioni.
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promissario venditore che a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito.
(In motivazione, la S.C. ha precisato che a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'"accipiens" senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica).