Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROCURA

Cassazione, sentenza 8 luglio 2014, n. 15486, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Procura a vendere rilasciata dal mutuatario al mutuante - Violazione del divieto del patto commissorio - Sussistenza - Acquisto del bene da parte di un terzo - Irrilevanza - Condizioni.

 

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento. Ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea ad integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il bene venduto venga intestato ad un prossimo congiunto del creditore (nella specie, la di lui figlia), perché in tal caso lo strettissimo vincolo di parentela consente di ritenere che l'operazione sia stata posta in essere proprio per eludere il divieto "ex lege".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, art. 1813, art. 2744

Massime precedenti Conformi: N. 6112 del 1993, N. 5740 del 2011