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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 21 giugno 2012, n. 10296, sez. III civile

Notaio – Responsabilità professionale – Immobile non abitabile – Informazione che si evince dagli atti - Obbligo di informare il cliente – Risarcimento per le spese di condono – Sussistenza.


Sussiste la responsabilità del notaio che non abbia informato il cliente delle condizioni di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto di compravendita anche quando la mancanza del requisito di abitabilità avrebbe potuto essere rilevata ictu oculi dallo stesso.
(La Corte di Cassazione ha precisato che lo svolgimento della prestazione professionale del notaio deve necessariamente avvenire in funzione dell’assicurazione dello scopo che deve assicurare l’atto rogato e, quindi, nel caso di vendita immobiliare del trasferimento del bene con le caratteristiche che le parti hanno contemplato. La circostanza che il cliente sia stato in condizioni tali da conoscere, secondo l’ordinaria diligenza del quisque de populo od anche una diligenza quam suis, che una delle caratteristiche del bene mancasse, non può valere di per sé ad esentare il notaio da responsabilità, se la mancanza di quella caratteristica sia o debba essere conosciuta o conoscibile da parte del notaio secondo la diligenza impostagli dalla prestazione che è chiamato a rendere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227
Massime precedenti: Vedi 24733/2007; 5158/2001