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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 17 novembre 2015, n. 23491, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai – Trascrizione tardiva di atti – Esposizione di anticipazioni non giustificate – Delega di attività – Sospensione – Sussiste.

Il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalità susseguenti (come la registrazione e la trascrizione dell'atto).

Ai sensi dell’art. 14 del codice deontologico professionale, rilevante ex art. 147, lettera b, della legge notarile deve essere contestata e riconosciuta la illecita concorrenza per la mancata specificazione delle anticipazioni, degli onorari, dei diritti e compensi.

(Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione di sei mesi per il notaio responsabile di trascrizione tardiva di atti, esposizione di anticipazioni non giustificate e delega di attività ad altre persone).