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Categoria: MUTUO

Cassazione, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25793, sez. I civile

MUTUO - Mutuo di scopo convenzionale - Finanziamento erogato in epoca successiva alla realizzazione dello scopo - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest'ultimo profilo.